Visti gli evidenti dissidi fra i fratelli, l’Autorità di protezione ha concluso precisando che nel caso in esame era necessario incaricare una persona neutra. 3. Con il proprio reclamo i fratelli RE 2 e RE 1 precisano innanzitutto che i certificati medici agli atti non si esprimevano sulla capacità di intendere e di volere della madre, pur non contestando che la madre, indiscutibilmente malata, non fosse più in grado di provvedere a sé stessa. La decisione querelata andava annullata. A mente dei reclamanti la procura generale sottoscritta dalla madre il 12 dicembre 2012 andava considerata quale “mandato precauzionale” ai sensi dell’art. 360 CC.