Mediante osservazioni del 12 dicembre 2013 CO 2 ha ribadito quanto già sostenuto in prima sede. Egli ha sottolineato in particolare che i fratelli RE 2 e RE 1, non sarebbero stati in grado di occuparsi correttamente delle questioni amministrative e finanziarie della madre, non avendo conseguito alcuna formazione. A mente dello stesso il curatore doveva in ogni caso essere una persona esterna alla cerchia famigliare. Il 2014 PI 1 è deceduta. Considerato in diritto 1. L’autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale d’appello (art. 2 cpv.