Con la stessa PI 1 avrebbe espresso, in modo chiaro e inequivocabile, la propria volontà di delegare ogni potere di rappresentanza al figlio RE 2. In conclusione i reclamanti sottolineavano che la madre non possedeva importanti somme di denaro, né tantomeno somme non dichiarate al fisco, come cercava di far credere il fratello. L. Con osservazioni del 29 novembre 2013 l’Autorità di protezione ha confermato i contenuti della risoluzione impugnata. Mediante osservazioni del 12 dicembre 2013 CO 2 ha ribadito quanto già sostenuto in prima sede.