A mente dei fratelli benché fosse indubbio che la madre, indiscutibilmente malata, non fosse più in grado di provvedere a sé stessa, i certificati medici agli atti non si esprimevano sulla capacità di intendere e di volere della stessa. Già per questo motivo la decisione querelata andava, a loro dire, annullata. Secondo i reclamanti la procura generale sottoscritta dalla madre il 12 dicembre 2012 andava considerata quale “mandato precauzionale” ai sensi dell’art. 360 CC. Con la stessa PI 1 avrebbe espresso, in modo chiaro e inequivocabile, la propria volontà di delegare ogni potere di rappresentanza al figlio RE 2.