{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-11-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-252_2014-11-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=117604&nX40_KEY=4921731&nTrefferzeile=22&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "aceb4b0f77020669c11b759d471aae43"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.252"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 10.11.2014 9.2013.252"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istituzione di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:32:25", "Checksum": "f650695cd716dd5c2f89d5c738332a99", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 10.11.2014 9.2013.252\nRegesto:\nIstituzione di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni\n\n\nCon la procura, sottoscritta appunto il 12 dicembre 2012, PI 1 conferiva procura generale al figlio RE 2 per “esperire in suo nome e per suo conto tutte le pratiche, nessuna esclusa, di fronte alle Autorità civili, amministrative e fiscali, così come di fronte a compagnie assicurative e banche. La firma era stata autenticata dal notaio avv. PR 1 il giorno stesso.\nIndipendentemente da quanto cercano di far credere i reclamanti la stessa non può con ogni evidenza essere considerata al pari di un mandato precauzionale ai sensi dell’art. 361 CC.\nGiusta l’art. 361 CC, il mandato precauzionale è infatti costituito per atto olografo o per atto pubblico.\nLa “Procura generale”, benché firmata di pugno dall’interessata, era stata redatta al computer, e non rispettava la forma olografa, in quanto non interamente redatta a mano dall’interessata (CommFam, op. cit., art. 361 n. 7) e neppure poteva essere considerata quale atto pubblico.\nLa forma è una condizione di validità del mandato precauzionale.\nA differenza del diritto successorio, il diritto di protezione degli adulti non prevede l’annullabilità in caso di un vizio di forma. In un simile caso il mandato è semplicemente nullo (CommFam, op. cit., art. 361 n. 17).\n6.4. Ora in simili circostanze, posta l’esigenza di istituire una misura di protezione in favore di PI 1 e ritenuto che la procura agli atti non costituiva un mandato precauzionale, va analizzato se la scelta di istituire CUR 1 quale curatrice resiste alle critiche dei reclamanti.\nIn concreto va di conseguenza accertato se vi era o meno un’esplicita espressione di volontà pronunciata da PI 1 alla nomina del figlio RE 2 quale curatore, così come sostenuto dai reclamanti.\nL’art. 401 CC dispone che quando l’interessato propone quale curatore una persona di sua fiducia, l’autorità di protezione degli adulti vi acconsente se la persona proposta è idonea e disposta a investirsi della curatela.\nL'art. 401 cpv. 1 CC concretizza il principio costituzionale dell’autodeterminazione, secondo il quale qualora la persona scelta dalla persona interessata sia idonea allo svolgimento del previsto mandato ai sensi dell’art. 400 cpv. 1 CC, l’autorità di protezione è persino obbligata a tenere conto del desiderio espresso dal curatelato, anche se altri candidati possiedono le stesse competenze; difatti, si parte dal principio che un rapporto di fiducia tra la persona interessata e il curatore sia indispensabile per il buon funzionamento della misura (COMPA, op. cit., N. 6.21; CommFam, op. cit., art. 401 CC n. 1).\nI desideri dei famigliari o di altre persone vicine, di cui è menzione all'art. 401 cpv. 2 CC, devono essere presi in considerazione unicamente “per quanto possibile”, e assumono un’importanza maggiore solo nei casi in cui l’interessato stesso non vuole o non può pronunciarsi, rispettivamente se la persona proposta non possiede le competenze necessarie. Tuttavia l’autorità di protezione non è legata alla proposta di tali persone, né tanto meno al rifiuto da loro opposto alla nomina di un determinato curatore, disponendo essa di un ampio margine d’apprezzamento (CommFam, op. cit., art. 401 CC, n. 2 e 4-5).\nOra in concreto, nella fattispecie l’Autorità di protezione ha provveduto a sentire le parti. Quanto ad PI 1, non è stato possibile sentirla ed interrogarla in merito alla scelta di un eventuale curatore. Come riferito da __________, assistente del Delegato, al momento della visita presso la Casa per anziani, la stessa non è stata in grado di stabilire il grado di lucidità di PI 1. Durante l’incontro PI 1 non ha in ogni caso indicato di voler affidare al figlio RE 2 il ruolo di curatore (cfr. “nota d’incarto” relativa alla visita del 20 giugno 2013).\nIn concreto, è certo acquisito che RE 2 si è occupato fino all’istituzione della curatela in esame della gestione corrente della madre e neppure è messo in dubbio che egli sia stato, assieme alla sorella, molto vicino alla madre.\nEgli ha però negato ogni collaborazione con il fratello CO 2. Non ha infatti mai risposto ai suoi scritti, motivo per il quale CO 2 è stato costretto a rivolgersi all’Autorità di protezione (cfr. scritto del 25 gennaio 2013; incontro del 17 aprile 2013). I reclamanti hanno sempre negato ogni collaborazione con il fratello CO 2 (cfr. incontro del 14 maggio 2013: “i reclamanti confermano di non voler mostrare nulla al fratello CO 2, non solo perché non si è mai interessato della madre ma perché è la volontà della madre stessa che siano solo loro ad occuparsi della sua gestione economica e amministrativa”). Ora come evidenziato dall’Autorità di protezione stessa, il comportamento oppositivo messo in atto nei confronti di CO 2 da parte del fratello RE 2 osta alla sua nomina quale curatore della madre. Questo indipendentemente dalle motivazioni.\nDalla documentazione agli atti non è possibile determinare se la situazione di PI 1 fosse “semplice” da gestire, come indicavano i reclamanti. Certo è che la situazione che ruotava attorno all’interessata era con ogni evidenza conflittuale. Dagli atti risulta infatti che vi fossero evidenti dissidi fra i fratelli. In simili circostanze, vista la forte conflittualità, la decisione dell’Autorità di protezione di nominare una persona esterna alla cerchia famigliare, idonea allo svolgimento del mandato e in grado di tutelare gli interessi della curatelata, resiste alla critica dei reclamanti.\nNella risoluzione impugnata l’Autorità di protezione ha infatti indicato che appariva “necessario inserire una figura neutra cui affidare sia la compilazione dell’inventario che la gestione corrente degli averi dell’interessata”."}