{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-11-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-252_2014-11-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=117604&nX40_KEY=4921731&nTrefferzeile=22&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "aceb4b0f77020669c11b759d471aae43"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.252"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 10.11.2014 9.2013.252"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istituzione di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:32:25", "Checksum": "f650695cd716dd5c2f89d5c738332a99", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 10.11.2014 9.2013.252\nRegesto:\nIstituzione di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni\n\n\n5.2. Conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Infine, l’autorità deve prendere in considerazione l’onere che sopportano i congiunti e i terzi, e la loro protezione, anche se tale aspetto non può giustificare, a sé stante, l’istituzione di una curatela (390 cpv. 2 CC; Messaggio, pag. 6432 ; BSK Erwachsenenschutz, op. cit., ad art. 390 CC n. 27; CommFam, op. cit., ad art. 390 CC n. 27; COPMA, op. cit., 5.12 pag. 138). In questo senso, le aspettative successorie degli eredi non possono essere considerate interessi meritevoli di protezione (CommFam, ad art. 390 CC n. 32; Meier/Lukic, op. cit., n. 386, pag. 184).\n5.3. L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).\nLa norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).\n6. Nel caso in esame, contrariamente a quanto palesato dai reclamanti, la risoluzione avversata resiste alla critica.\n6.1. Nella decisione impugnata l’Autorità di protezione indicava di aver preso la misura contestata anche sulla base del certificato medico del dr. __________ del 29 febbraio 2012.\nIl medico, che ha certificato di avere in cura PI 1 dal 29 febbraio 2012, aveva appunto indicato che si trattava “di una paziente 94enne in cattive condizioni generali, soprattutto in seguito ad un ictus ischemico emisferico sinistro con emisindrome destra completa avvenuto il 15 giugno 2012 ed in seguito al quale la paziente aveva presentato anche crisi epilettiche generalizzate ed era quindi stata ricoverata per dieci giorni presso il Servizio di Neurologia dell’Ospedale __________”.\nNonostante la gravità della situazione clinica, lentamente la paziente (allora ricoverata presso la Casa per anziani __________ di __________), aveva ripreso un’alimentazione per via orale ed un discreto equilibrio. Nel certificato il medico indicava che la paziente passava “la giornata a letto o in poltrona”, persisteva “l’emiplegia completa destra con grosse difficoltà motorie e una afasia” che impediva “l’esecuzione di test mentali”. La paziente appariva “completamente disorientata nel tempo e nello spazio e non sempre” era “in grado di riconoscere il personale curante”.\nIl medico riteneva infine che “la capacità della paziente ad autodeterminarsi” non era più presente e che necessitava misure di protezione (certificato del 29 febbraio 2012).\nGià in precedenza lo stesso medico aveva certificato che PI 1, affetta da un grave polipatologia neurologica con stato confusionale, non era più in grado di gestire i propri interessi (certificato agli atti del 23 gennaio 2013).\n6.2. Ora, indipendentemente da quanto cercano di far credere i reclamanti, nel caso in esame determinante per l’istituzione della misura di protezione non era l’incapacità di discernimento di PI 1, bensì la capacità della stessa di provvedere ai propri interessi. Nel caso in esame non era stata istituita una curatela generale (ai sensi dell’art. 398 CC) che pone quale condizione appunto una durevole incapacità di discernimento, bensì una semplice curatela di rappresentanza ai sensi dell’art. 394 CC.\nOra che PI 1 non fosse al momento in cui è stata presa la risoluzione impugnata, capace di provvedere ai propri interessi non è in concreto messo in discussione. Gli stessi reclamanti hanno infatti dichiarato che la stessa era “indiscutibilmente malata e non in grado di provvedere a sé stessa” (reclamo pag. 4). Che la stessa si trovasse in “un analogo stato di debolezza” ai sensi dell’art. 390 CC risulta con ogni evidenza dal certificato medico agli atti.\nAnche l‘assistente del Delegato dell'Autorità di protezione __________ ha riscontrato difficoltà a stabilire il grado di lucidità di PI 1. A seguito della visita presso la Casa per anziani, ha infatti riferito che a seguito dell’ictus ischemico la signora soffriva di afasia che non permetteva di ben capire se non comprende quanto le veniva chiesto, se aveva problemi mnemonici o se non era in grado di esprimere il suo pensiero. L’infermiere capo reparto, presente alla visita, ha riferito che lo stato di orientamento della paziente variava di giorno in giorno.\nOra in simili circostanze la necessità di una misura di protezione appariva incontestabile.\n6.3. Quanto alla “Procura generale” del 12 dicembre 2012 agli atti, va rilevato quanto segue."}