{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-11-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-252_2014-11-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=117604&nX40_KEY=4921731&nTrefferzeile=22&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "aceb4b0f77020669c11b759d471aae43"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.252"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 10.11.2014 9.2013.252"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istituzione di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:32:25", "Checksum": "f650695cd716dd5c2f89d5c738332a99", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 10.11.2014 9.2013.252\nRegesto:\nIstituzione di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni\n\n\na) rappresentare la signora PI 1 nell’ambito della regolamentazione dei suoi affari amministrativi, segnatamente nell’ambito dei suoi rapporti con le autorità, con i servizi amministrativi, con gli istituti bancari e postali, con le assicurazioni private, con le assicurazioni sociali, con le persone fisiche e giuridiche;\nb) amministrare con tutta la diligenza richiesta i redditi e la sostanza, i conti bancari e/o postali della signora PI 1.\nAd un eventuale reclamo è stato negato l’effetto sospensivo.\nI. Contro la predetta decisione del 16 settembre/22 ottobre 2013 RE 1 e RE 2 sono insorti con reclamo del 18 novembre 2013, postulando, previa restituzione dell’effetto sospensivo, l’annullamento della risoluzione impugnata. A mente dei fratelli benché fosse indubbio che la madre, indiscutibilmente malata, non fosse più in grado di provvedere a sé stessa, i certificati medici agli atti non si esprimevano sulla capacità di intendere e di volere della stessa. Già per questo motivo la decisione querelata andava, a loro dire, annullata. Secondo i reclamanti la procura generale sottoscritta dalla madre il 12 dicembre 2012 andava considerata quale “mandato precauzionale” ai sensi dell’art. 360 CC. Con la stessa PI 1 avrebbe espresso, in modo chiaro e inequivocabile, la propria volontà di delegare ogni potere di rappresentanza al figlio RE 2. In conclusione i reclamanti sottolineavano che la madre non possedeva importanti somme di denaro, né tantomeno somme non dichiarate al fisco, come cercava di far credere il fratello.\nL. Con osservazioni del 29 novembre 2013 l’Autorità di protezione ha confermato i contenuti della risoluzione impugnata.\nMediante osservazioni del 12 dicembre 2013 CO 2 ha ribadito quanto già sostenuto in prima sede. Egli ha sottolineato in particolare che i fratelli RE 2 e RE 1, non sarebbero stati in grado di occuparsi correttamente delle questioni amministrative e finanziarie della madre, non avendo conseguito alcuna formazione. A mente dello stesso il curatore doveva in ogni caso essere una persona esterna alla cerchia famigliare.\nIl 2014 PI 1 è deceduta.\nConsiderato\nin diritto\n1. L’autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale d’appello (art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPAM]), che giudica, nella composizione a giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm). In via ancor più sussidiaria si applicano per analogia le disposizioni del diritto processuale civile (art. 450f CC).\n2. Nella decisione impugnata l’Autorità di protezione ha istituito una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni in favore di PI 1, designando quale curatrice l’avv. CUR 1. L’Autorità ha considerato che, sulla base degli accertamenti effettuati, la necessità di istituire una misura di protezione a favore di PI 1 appariva indubbia “atteso che l’interessata” non risultava “più in grado di provvedere ai propri interessi”. Questo facendo riferimento ai certificati medici del dr. __________, nonché all’esito della visita alla signora effettuata dall’assistente delegata dell’Autorità di protezione. A mente dell’Autorità la procura generale conferita al figlio non era in ogni caso più valida per effetto della perdita di capacità civile dell’interessata, dovuta alla sua accertata incapacità di discernimento. Visti gli evidenti dissidi fra i fratelli, l’Autorità di protezione ha concluso precisando che nel caso in esame era necessario incaricare una persona neutra.\n3. Con il proprio reclamo i fratelli RE 2 e RE 1 precisano innanzitutto che i certificati medici agli atti non si esprimevano sulla capacità di intendere e di volere della madre, pur non contestando che la madre, indiscutibilmente malata, non fosse più in grado di provvedere a sé stessa. La decisione querelata andava annullata. A mente dei reclamanti la procura generale sottoscritta dalla madre il 12 dicembre 2012 andava considerata quale “mandato precauzionale” ai sensi dell’art. 360 CC. Con la stessa PI 1 avrebbe espresso, in modo chiaro e inequivocabile, la propria volontà di delegare ogni potere di rappresentanza al figlio RE 2. I reclamanti contestano infine la tesi di controparte secondo cui la madre possedeva importanti somme di denaro, somme non dichiarate al fisco.\n4. Contestata nel caso in esame è la decisione di istituire una misura di protezione in favore di PI 1, nonché la scelta del curatore operata dall’Autorità."}