{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-11-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-252_2014-11-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=117604&nX40_KEY=4921731&nTrefferzeile=22&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "aceb4b0f77020669c11b759d471aae43"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.252"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 10.11.2014 9.2013.252"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istituzione di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:32:25", "Checksum": "f650695cd716dd5c2f89d5c738332a99", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 10.11.2014 9.2013.252\nRegesto:\nIstituzione di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni\n\n|\nassistito dalla vicecancelliera |\nBaggi Fiala |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1 e RE 2 |\n|\n|\nall’ |\n|\n|\nAutorità regionale di protezione __________\ne a\nCO 2 |\n|\n|\nper quanto riguarda la nomina di CUR 1 quale curatrice di rappresentanza con amministrazione dei beni in favore di PI 1 († 2014) |\ngiudicando sul reclamo del 18 novembre 2013 presentato da RE 1 e da RE 2 contro la decisione emessa il 16 settembre (ris. n. 3605/2013), spedita il 22 ottobre 2013, dall’Autorità regionale di protezione __________;\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. Con scritto del 15 febbraio 2013 CO 2 ha segnalato all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) che la madre PI 1 (1919), allora degente presso la Casa per anziani __________ di __________, non era più in grado di gestirsi autonomamente “a causa di malattia”, postulando un incontro con l’Autorità.\nB. Il 12 marzo 2013 l’avv. PR 1 ha riferito all’Autorità di protezione che RE 2 (in seguito RE 2) e RE 1, gli avrebbero conferito mandato di tutelare i loro interessi “di fronte all’ingiustificata richiesta del fratello CO 2 di istituire una curatela a favore della madre”. PI 1 sarebbe infatti stata in grado di intendere e di volere, e di capire cosa succedeva accanto a se, così come la portata delle sue azioni. Questi sarebbero stati in possesso di una procura per la gestione delle piccole necessità quotidiane.\nC. Durante l’incontro del 17 aprile 2013 con l’Autorità di protezione, CO 2 ha postulato l’istituzione di una curatela a favore della madre, a causa “dello stato in cui” versava dopo l’ictus avuto un anno prima. A comprova ha presentato il certificato medico del dr. __________ del 23 gennaio 2013, da cui risultava che la madre, “affetta da grave polipatologia neurologica con stato confusionale” non era “più in grado di gestire i propri beni”. CO 2 oltre a lamentare una mancanza di collaborazione dei fratelli, indicava che il suo unico interesse era quello di proteggere la madre. CO 2 riteneva opportuno che fosse verificato se il fratello RE 2 amministrava correttamente i beni della madre.\nD. In sede d’udienza del 14 maggio 2013 dinanzi all’Autorità di protezione, l’avvocato PR 1, che si era occupato delle questioni ereditarie del padre di CO 2, di RE 2 e di RE 1, ha indicato che “CO 2 aveva chiesto di modificare la suddivisione delle quote ereditarie attribuendo quella della madre ai tre figli, subordinatamente di bloccare questo denaro e di non distribuirlo”. Mancato l’accordo degli altri eredi, il legale aveva provveduto a versare le quote ai rispettivi beneficiari. CO 2 avrebbe quindi chiesto di bloccare la quota ereditaria di spettanza della madre nell’attesa di poter chiarire chi avrebbe gestito l’importo. Non avendo ottenuto risposta alcuna avrebbe pertanto segnalato la questione all’Autorità di protezione.\nI fratelli RE 1 e RE 2, lamentavano un mancato interesse per la madre da parte del fratello RE 2, che sarebbe andato raramente a farle visita.\nQuanto allo stato cognitivo di PI 1 l’avvocato riferiva che vi erano dei momenti in cui era lucida e capiva perfettamente cosa accadeva attorno a lei, capiva la portata di fatti giuridici, le domande che le venivano poste ed era in grado di rispondere. Vi erano invece dei momenti e giorni in cui era confusa e non comprendeva cosa le veniva chiesto.\nIn sede d’udienza i fratelli indicavano di opporsi alla nomina di un curatore amministrativo per la madre, riferendo che per stessa volontà della madre dovevano essere lui e la sorella ad occuparsi della gestione economica ed amministrativa della stessa.\nE. Invitato in tal senso dall’Autorità di protezione, il 13 giugno 2013 il dr. med. __________, che aveva in cura PI 1 dal 29 febbraio 2012, ha certificato che si trattava “di una paziente di 94 anni in cattive condizioni generali, soprattutto in seguito ad un ictus ischemico” del 15 giugno 2012. Il medico indicava inoltre che già allora le condizioni generali erano molto precarie tanto che nella lettera d’uscita dell’OCL si descriveva un quadro clinico talmente compromesso da escludere sia una logopedia che una ripresa di un alimentazione per via orale. Nel certificato veniva infine indicato che la paziente appariva completamente disorientata nel tempo e nello spazio e non era sempre in grado di riconoscere il personale curante. Il medico concludeva rilevando che “la capacità della paziente a autodeterminarsi” non era più presente e che necessitava “di misure di protezione”.\nF. Il 12 giugno 2013 l’avv. PR 1 ha trasmesso copia della “procura generale” sottoscritta il 12 dicembre 2012 da PI 1 a favore del figlio RE 2 e copia della subdelega conferita da quest’ultimo alla sorella (11 marzo 2013).\nG. Durante la visita del 20 giugno 2013 presso la Residenza __________, l’assistente del Delegato dell'Autorità di protezione __________ ha riscontrato difficoltà a stabilire il grado di lucidità di PI 1. Nel suo rapporto egli ha evidenziato che a seguito dell’ictus ischemico la signora soffriva “di afasia” che non permetteva di ben capire se non comprendeva quanto le veniva chiesto, se aveva problemi mnemonici o se non era in grado di esprimere il suo pensiero. L’infermiere capo reparto, presente alla visita, ha riferito che lo stato di orientamento della paziente variava di giorno in giorno.\nH. Preso atto degli accertamenti effettuati, ed in particolare dei certificati medici del dr. med. __________, con risoluzione del 16 settembre/22 ottobre 2013 (ris. n. 3605/2013) l’Autorità di protezione ha istituito in favore di PI 1 una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni, designando l’avv. CUR 1, quale curatrice. L’Autorità ha indicato quali sfere di compiti della curatrice:"}