Giusta l’art. 3 cpv. 3 ROPMA, le spese per la misura di protezione, quando anticipate dall’Autorità di protezione e non recuperate dal pupillo o da chi è tenuto al suo sostentamento, sono a carico del Comune di domicilio della persona interessata. 3. Nella fattispecie in esame i reclamanti sostengono che il curatore avrebbe avuto contatti esclusivamente con il figlio, sempre da solo. Essi ne contestano l’operato, ritenendo che avrebbe incontrato il figlio soltanto fino al 15 febbraio e che l’importo stabilito per la mercede sarebbe pertanto “spropositato”, “sia per il periodo di effettivo lavoro” che il sig.