{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-09-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-251_2014-09-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=117217&nX40_KEY=4711080&nTrefferzeile=95&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d49c4462f6d207bf86f33a0f188a38e3"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["9.2013.251"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 08.09.2014 9.2013.251"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assunzione spese curatela educativa"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 20:20:16", "Checksum": "92003c951609b36013c511426964cddb", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 08.09.2014 9.2013.251\nRegesto:\nAssunzione spese curatela educativa\n\n\n3. Nella fattispecie in esame i reclamanti sostengono che il curatore avrebbe avuto contatti esclusivamente con il figlio, sempre da solo. Essi ne contestano l’operato, ritenendo che avrebbe incontrato il figlio soltanto fino al 15 febbraio e che l’importo stabilito per la mercede sarebbe pertanto “spropositato”, “sia per il periodo di effettivo lavoro” che il sig. CO 2 ha dedicato a PI 1, “sia per la qualità e i risultati degli incontri avvenuti”.\nL’Autorità di protezione ha specificato che in realtà l’ultimo incontro del curatore con PI 1 è avvenuto il 7 maggio 2012. Essa contesta l’inattività del curatore e sostiene “che la qualità e i risultati del mandato svolto dal curatore siano messi in discussione non trova palesemente fondamento. Il lavoro svolto dal curatore inserito nella rete tutta ha contribuito in modo rilevante al recupero del minore e di un contesto famigliare attualmente adeguato, per cui tra l’altro ben si giustifica ringraziarlo per il suo operato”.\nPure il curatore ha osservato di aver sempre incontrato il ragazzo quasi ogni 15 giorni “perché aveva espresso più volte la volontà di parlare, di avere un momento privilegiato dove poter essere ascoltato e discutere delle sue problematiche”:\n4. La nota d’onorario\ncontestata dai reclamanti si presenta dettagliata e suddivisa per ogni mese da\ngennaio a giugno 2012. La tariffa oraria è di fr. 40.- per un tempo esposto di\n41,65 h., per un totale di\nfr. 1'666.-, mentre le spese vive (telefonate, postali) equivalgono a\nfr. 263.65 e le trasferte a fr. 36.–.\nDa un esame particolareggiato della nota emerge che il tempo indicato è conforme al mandato: non sembra a questo Giudice che si possa infatti rimproverare al curatore di aver presentato una nota troppo esosa o non proporzionale al suo compito, con una media mensile di meno di 7 h. e di circa fr. 50.- di rimborso spese/trasferte. Considerati quindi la complessità del caso, il buon esito e i miglioramenti ottenuti da PI 1, oltre al riconoscimento del lavoro svolto da parte dell’Autorità di protezione, il costo della misura appare appropriato.\nSemmai, se si può muovere una critica nei confronti del curatore e dell’Autorità di protezione, è quella per il primo di non aver dettagliato nella sua nota le “riunioni”, ciò che non permette di risalire a quanti e quali incontri siano avvenuti anche alla presenza del minore, mentre per l’Autorità di protezione di non aver richiesto maggiori dettagli. Tuttavia, ritenuto quanto indicato sopra e visto che il tempo esposto non può essere giudicato eccessivo, si può sopprasedere da ulteriori verifiche, considerato peraltro che le “riunioni” indicate sono nell’ordine di una alla settimana per la durata di un’ora, esattamente come quelle enumerate nella nota d’onorario del 2011, mai contestata e nella quale tuttavia, veniva indicato alla presenza di chi si svolgevano (ad es. “riunione j.b”).\n5. Alla luce di quanto precede il reclamo va respinto.\nTassa né spese di giustizia seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dei reclamanti in solido.\n6. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio è ammissibile il ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di valore, ma non per quanto attiene l’addebito della nota mercede del curatore, il cui valore non raggiunge la soglia di fr. 30'000.-- ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.\nPer questi motivi\ndichiara e pronuncia:\n1. Il reclamo è respinto.\n2. Gli oneri del reclamo consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 100.--\nb) spese fr. 100.–\nfr. 200.--\nsono posti a carico di RE 1 e RE 2 in solido.\n3. Notificazione:\nComunicazione:\n-\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}