{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-09-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-251_2014-09-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=117217&nX40_KEY=4921731&nTrefferzeile=99&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d49c4462f6d207bf86f33a0f188a38e3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.251"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 08.09.2014 9.2013.251"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assunzione spese curatela educativa"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:25:25", "Checksum": "e030fc524482f5171f7cde3f7f189ec7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 08.09.2014 9.2013.251\nRegesto:\nAssunzione spese curatela educativa\n\n|\nassistito dalla vicecancelliera |\nPerucconi-Bernasconi |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1 e RE 2 |\n|\n|\nall’ |\n|\n|\nAutorità regionale di protezione __________\ne a\nCO 2 |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nper quanto riguarda l’assunzione delle spese per la misura di protezione a favore del figlio |\ngiudicando sul reclamo del 14 novembre 2013 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa il 22 ottobre 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. PI 1 (1997) è figlio di RE 1 e RE 2. Nel mese di gennaio 2009 i genitori si sono rivolti alla Commissione tutoria regionale di __________ (in seguito Commissione tutoria) a seguito di problemi comportamentali e scolastici del figlio. Tramite decisione 7 luglio 2010 essi sono stati privati della custodia sul figlio, che è stato collocato provvisoriamente al __________. Con decisione 9 dicembre 2010 egli è stato collocato all’Istituto __________. A partire dal 17 giugno 2011 la privazione della custodia dei genitori è stata revocata e PI 1 è rientrato al domicilio.\nB. Tramite decisione 28 luglio 2011 la Commissione tutoria ha istituito a favore di PI 1 una curatela ai sensi dell’art. 308 CC. In veste di curatore è stato nominato CO 2 con il compito di fornire sostegno educativo ai genitori e orientare dal punto di vista scolastico e professionale il minore. Il curatore aveva pure il compito di collaborare con l’Ufficio famiglie e minorenni per valutare un progetto futuro in alternativa al collocamento in esternato, che avrebbe potuto essere concretizzato esclusivamente dal settembre 2011.\nC. Con scritto 27 giugno 2012 i genitori di PI 1 hanno chiesto la revoca della curatela, sostenendo che il figlio era già sufficientemente seguito da una rete importante (SAE, docente di sostegno, operatrice di riferimento del programma “case management” istituito dal DECS e, privatamente, lo psicoterapeuta).\nTramite decisione 22 ottobre 2013 l’Autorità regionale di protezione __________, subentrata alla Commissione tutoria nelle sue competenze, (in seguito Autorità di protezione) ha revocato la curatela educativa, riconoscendo una mercede al curatore per l’anno 2012 di fr. 1'965.75, anticipata dal comune di __________ e posta a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno, con vincolo di solidarietà.\nD. Contro quest’ultima decisione sono insorti RE 1 e RE 2 con reclamo 14 novembre 2013. Essi si oppongono al riconoscimento della mercede, sostenendo che il ruolo del curatore per il 2012 sarebbe stato molto ridotto e di conseguenza l’importo fissato non sarebbe equo, ritenuto che CO 2 non avrebbe assolto il suo compito.\nE. In data 27 novembre 2013 il curatore ha presentato le proprie osservazioni, specificando di aver svolto il suo lavoro “con coscienza ed onestà” e di aver incontrato PI 1 ogni 15 giorni perché sarebbe stato il ragazzo ad esprimere il suo bisogno di parlare e di avere uno spazio privilegiato per essere ascoltato e poter discutere delle sue problematiche.\nF.Con osservazioni 29 novembre 2013 l’Autorità di protezione ha precisato che contrariamente a quanto sostenuto dai reclamanti, il curatore ha intrattenuto incontri con PI 1 fino al 7 maggio 2012 ed ha ottemperato al proprio mandato, per il quale la mercede appare adeguata.\nConsiderato\nin diritto\n1. L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello [art. 2 cpv. 2 Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (LPMA)], che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).\nRiguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).\n2. Conformemente all’art. 276 cpv. 1 CC, i costi delle misure a tutela del figlio rientrano nell'obbligo di mantenimento dei genitori (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ª ed., Losanna-Ginevra 2014, pag. 704 nota 2461; Wullschleger in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 4 delle osservazioni generali agli art. 276–293 CC).\nSono quindi i genitori a dover provvedere al sostentamento dei figli, incluse le spese di educazione e formazione, e per le misure prese a loro tutela.\nSecondo l’art. 19 cpv. 1 LPMA, i costi di gestione (mercede, spese, tasse) della misura tutoria sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento (cpv. 1); se la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, tali spese sono anticipate dall’autorità regionale di protezione (cpv. 2). Gli anticipi effettuati dall’autorità regionale di protezione nel corso degli ultimi 10 anni possono essere recuperati presso il pupillo tenuto conto del suo fabbisogno (a), presso chi è tenuto al sostentamento della persona in questione (b) oppure trattenendo la somma corrispondente sulla massa ereditaria o presso gli eredi in caso di decesso dell’interessato (c; cpv. 3)."}