Di conseguenza, sarà in tale contesto che semmai la madre dovrà documentare le sue condizioni economiche. 5. Il reclamo è parzialmente accolto e il dispositivo 2 della decisione impugnata è modificato nel senso che i costi della misura vanno posti a carico di entrambi i genitori. L'Autorità regionale di protezione risulta soccombente (cfr. art. 28 cpv. 1 lett. b vLPamm; RtiD II-2011 n. 14c pag. 692 cons. 3; cfr. anche: sentenza ICCA del 15 giugno 2011, inc. 11.2011.12, cons. 3; DTF 8C_1007/2010 del 9 maggio 2011, cons. 9) e pertanto gli oneri della presente procedura vanno posti a suo carico. Non si assegnano ripetibili, la reclamante non avendole reclamate e non essendo patrocinata.