Essa tuttavia non documenta la sua situazione finanziaria, asserendo unicamente che percepisce i sussidi per l’assicurazione malattia. Ora, al di là della situazione economica dei genitori, giova rammentare che l’art. 19 LPMA prevede che quando la persona interessata dalla misura di protezione o chi è tenuto al suo sostentamento non sia in grado di assumersi i relativi costi, l’Autorità di protezione sarà tenuta ad anticiparle, ponendole poi a carico del Comune di domicilio della persona interessata. Di conseguenza, sarà in tale contesto che semmai la madre dovrà documentare le sue condizioni economiche.