In un secondo tempo, la madre ha poi concesso il suo accordo ad affrontare un percorso terapeutico (cfr. rapporto 17 settembre 2013 della curatrice, pag. 3). Come detto, RE 1 non contesta quindi la misura adottata ma il secondo dispositivo della decisione, riguardante i costi posti a suo carico. Nella decisione impugnata l’Autorità di protezione non motiva in alcun modo la scelta di accollare esclusivamente alla madre la spesa relativa alla misura. Ne discende che il reclamo va accolto su tale aspetto, in applicazione dell’art. 276 cpv. 1 CC secondo cui i costi delle misure a tutela del figlio rientrano nell'obbligo di mantenimento dei genitori.