la reclamante non contesta la misura adottata, ma la decisione dell’Autorità di protezione di porre esclusivamente a suo carico i relativi costi, non essendo peraltro in grado di assumerseli a causa del suo reddito basso (3 cpv. 3 ROPMA). Essa si interroga sul motivo per cui il padre non è chiamato a partecipare alla spesa, evidenziando di ritenere che la situazione della figlia dipenda dal fatto che “tutti dovevano fare il proprio ruolo, come devono fare i genitori”.