Giusta l’art. 3 cpv. 3 ROPMA, le spese per la misura di protezione, quando anticipate dall’Autorità di protezione e non recuperate dal pupillo o da chi è tenuto al suo sostentamento, sono a carico del Comune di domicilio della persona interessata. 3.Nella fattispecie in esame la reclamante non contesta la misura adottata, ma la decisione dell’Autorità di protezione di porre esclusivamente a suo carico i relativi costi, non essendo peraltro in grado di assumerseli a causa del suo reddito basso (3 cpv.