{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-07-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-249_2014-07-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116806&nX40_KEY=4711084&nTrefferzeile=90&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "cf82edc2e172d91f4b696a3a901bcdca"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["9.2013.249"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 24.07.2014 9.2013.249"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assunzion costi della misura di protezione del figlio"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 20:21:48", "Checksum": "a70cc74e37aa8b66e43206e68f7b32a3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 24.07.2014 9.2013.249\nRegesto:\nAssunzion costi della misura di protezione del figlio\n\n\nDal verbale d’incontro del 7 marzo 2013 risulta che alla madre è stata illustrata la possibilità di beneficiare di un sostegno psicologico insieme alla figlia e lei si è dichiarata “scettica in quanto ha già usufruito in passato di questo tipo di aiuto e ritiene che non abbia portato beneficio nel senso che PI 1 avrebbe disconosciuto ulteriormente l’autorevolezza materna”. RE 1 aveva tuttavia aggiunto che se l’Autorità di protezione avesse deciso per questo tipo di sostegno, avrebbe partecipato “perché obbligata” ma anche “perchè potrebbe essere utile” alla figlia. In un secondo tempo, la madre ha poi concesso il suo accordo ad affrontare un percorso terapeutico (cfr. rapporto 17 settembre 2013 della curatrice, pag. 3).\nCome detto, RE 1 non contesta quindi la misura adottata ma il secondo dispositivo della decisione, riguardante i costi posti a suo carico.\nNella decisione impugnata l’Autorità di protezione non motiva in alcun modo la scelta di accollare esclusivamente alla madre la spesa relativa alla misura. Ne discende che il reclamo va accolto su tale aspetto, in applicazione dell’art. 276 cpv. 1 CC secondo cui i costi delle misure a tutela del figlio rientrano nell'obbligo di mantenimento dei genitori. I costi vanno quindi posti a carico di entrambi e la decisione riformata in tal senso.\n4. Nel suo reclamo, RE 1 sostiene di non avere sufficienti mezzi economici per potersi assumere la spesa per la misura di protezione. Essa tuttavia non documenta la sua situazione finanziaria, asserendo unicamente che percepisce i sussidi per l’assicurazione malattia. Ora, al di là della situazione economica dei genitori, giova rammentare che l’art. 19 LPMA prevede che quando la persona interessata dalla misura di protezione o chi è tenuto al suo sostentamento non sia in grado di assumersi i relativi costi, l’Autorità di protezione sarà tenuta ad anticiparle, ponendole poi a carico del Comune di domicilio della persona interessata. Di conseguenza, sarà in tale contesto che semmai la madre dovrà documentare le sue condizioni economiche.\n5. Il reclamo è parzialmente accolto e il dispositivo 2 della decisione impugnata è modificato nel senso che i costi della misura vanno posti a carico di entrambi i genitori.\nL'Autorità regionale di protezione risulta soccombente (cfr. art. 28 cpv. 1 lett. b vLPamm; RtiD II-2011 n. 14c pag. 692 cons. 3; cfr. anche: sentenza ICCA del 15 giugno 2011, inc. 11.2011.12, cons. 3; DTF 8C_1007/2010 del 9 maggio 2011, cons. 9) e pertanto gli oneri della presente procedura vanno posti a suo carico. Non si assegnano ripetibili, la reclamante non avendole reclamate e non essendo patrocinata.\nPer questi motivi\ndichiara e pronuncia:\n1. Il reclamo è parzialmente accolto. Il dispositivo 2 della decisione impugnata è modificato come segue:\n2. I costi del sostegno psicologico sono a carico dei genitori di PI 1 in ragione di metà ciascuno.\n2. Gli oneri del reclamo consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 100.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 150.–\nsono posti a carico dell’Autorità regionale di protezione __________.\n3. Notificazione:\nComunicazione:\n-\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}