{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-07-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-249_2014-07-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116806&nX40_KEY=4921735&nTrefferzeile=94&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "cf82edc2e172d91f4b696a3a901bcdca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.249"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 24.07.2014 9.2013.249"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assunzion costi della misura di protezione del figlio"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:27:01", "Checksum": "5a4955c7e83a575c0e99d1cae4df9344", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 24.07.2014 9.2013.249\nRegesto:\nAssunzion costi della misura di protezione del figlio\n\n|\nassistito dalla vicecancelliera |\nPerucconi-Bernasconi |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1 |\n|\n|\nall’ |\n|\n|\nAutorità regionale di protezione __________\ne a\nCO 2 |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nper quanto riguarda l’assunzione delle spese per la misura di protezione a favore della figlia PI 1 |\ngiudicando sul reclamo del 20 ottobre 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 30 settembre 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. PI 1 è nata il __________ 1997 dal matrimonio tra CO 2 e RE 1. L’unione è stata sciolta per divorzio il 30 marzo 2011. Il Pretore del distretto di __________ ha omologato la convenzione secondo cui PI 1 e il fratello L__________ (nato nel 1996) sono stati affidati alle cure della madre.\nB. Nel mese di ottobre 2012 a seguito di alcuni problemi, i genitori si sono accordati nel senso che la figlia è stata affidata alle cure del padre. In febbraio 2013 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha conferito mandato all’Ufficio delle famiglie e dei minorenni al fine di esperire una valutazione socio-ambientale.\nCon decisione 31 luglio 2013 l’Autorità di protezione ha istituito una curatela educativa a favore di PI 1, nominando CURA 1 in veste di curatrice.\nC. PI 1 è tornata a vivere con la madre all’inizio del mese di settembre 2013. Tramite decisione 30 settembre 2013 l’Autorità di protezione ha conferito mandato al Servizio medico-psicologico di __________ per un sostegno psicologico tra PI 1 e la madre. I costi del sostegno sono stati posti a carico della madre.\nD. Contro la suddetta decisione è insorta RE 1 con reclamo 20 ottobre 2013 inoltrato per errore all’Autorità di protezione e da essa trasmesso a questa Camera. La madre non contesta il mandato di sostegno psicologico ma esclusivamente il secondo dispositivo, che pone a suo carico tutti i relativi costi.\nE. Con scritto 26 novembre 2013 CO 2 ha precisato di aver preso atto del reclamo e di non avere osservazioni.\nAnche l’Autorità di protezione con scritto 26 novembre 2013 ha comunicato di non avere osservazioni e di confermare la decisione impugnata.\nConsiderato\nin diritto\n1. L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello [art. 2 cpv. 2 Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (LPMA)], che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).\nRiguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).\n2. Conformemente all’art. 276 cpv. 1 CC, i costi delle misure a tutela del figlio rientrano nell'obbligo di mantenimento dei genitori (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ª ed., Losanna-Ginevra 2014, pag. 704 nota 2461; Wullschleger in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 4 delle osservazioni generali agli art. 276–293 CC).\nSono quindi i genitori a dover provvedere al sostentamento dei figli, incluse le spese di educazione e formazione, e per le misure prese a loro tutela.\nSecondo l’art. 19 cpv. 1 LPMA, i costi di gestione (mercede, spese, tasse) della misura tutoria sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento (cpv. 1); se la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, tali spese sono anticipate dall’autorità regionale di protezione (cpv. 2). Gli anticipi effettuati dall’autorità regionale di protezione nel corso degli ultimi 10 anni possono essere recuperati presso il pupillo tenuto conto del suo fabbisogno (a), presso chi è tenuto al sostentamento della persona in questione (b) oppure trattenendo la somma corrispondente sulla massa ereditaria o presso gli eredi in caso di decesso dell’interessato (c; cpv. 3).\nGiusta l’art. 3 cpv. 3 ROPMA, le spese per la misura di protezione, quando anticipate dall’Autorità di protezione e non recuperate dal pupillo o da chi è tenuto al suo sostentamento, sono a carico del Comune di domicilio della persona interessata.\n3.Nella fattispecie in esame la reclamante non contesta la misura adottata, ma la decisione dell’Autorità di protezione di porre esclusivamente a suo carico i relativi costi, non essendo peraltro in grado di assumerseli a causa del suo reddito basso (3 cpv. 3 ROPMA). Essa si interroga sul motivo per cui il padre non è chiamato a partecipare alla spesa, evidenziando di ritenere che la situazione della figlia dipenda dal fatto che “tutti dovevano fare il proprio ruolo, come devono fare i genitori”."}