In tale occasione, la reclamante – che pure già si occupava della madre, secondo le sue stesse affermazioni (v. anche l’indirizzo indicato sulla dichiarazione di rinuncia all’eredità inviata alla Pretura: “PI 1, c/o RE 1”) – non ha saputo tutelare gli interessi economici della madre, bisognosa di protezione, che erano in conflitto con quelli di un’altra parente, la vedova D__________ S__________. Alla luce di quanto già accaduto, la designazione di RE 1 quale curatrice di PI 1 appare inopportuna, a prescindere dalla sua idoneità ad assumere tale funzione. Nel caso specifico risulta invece giustificato affidare la curatela ad una persona esterna alle dinamiche familiari.