l’art. 401 cpv. 2 CC conferisce ai congiunti o alle altre persone vicine all’interessato la facoltà di proporre anche se stessi in qualità di curatori (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berna 2014, n. 1174; BSK Erw. Schutz, Reusser, ad art. 401 CC n. 16). Il nuovo diritto ha abbandonato la concezione previgente, che istituiva una vera e propria preferenza dei parenti e del coniuge (cfr. art. 380 vCC: