Ai sensi dell’art. 400 cpv. 1 CC l’autorità di protezione nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti; in circostanze particolari possono essere nominati più curatori. La norma definisce l’idoneità necessaria all’esercizio dell’ufficio di curatore. Per idoneità dal profilo personale e delle competenze si intende un’idoneità globale che comprende competenze relazionali, personali e professionali. Può segnatamente essere nominato un privato, uno specialista impiegato da un servizio sociale privato o pubblico o un curatore professionale.