Schutz, Reusser, art. 401 CC n. 27). Secondo la dottrina, colui il quale intende proporre un nominativo deve tuttavia farsi parte attiva, non essendo ragionevole pretendere che l’autorità di protezione interpelli tutta la cerchia dei congiunti per conoscere i loro desideri; l’inazione dell’autorità di protezione non conduce infatti ad un diniego di giustizia (BSK Erw. Schutz, Reusser, ad art. 401 CC n. 27).