2 CC l’autorità tiene conto – per quanto possibile – dei desideri dei congiunti o di altre persone vicine all’interessato. I desideri delle persone in questione sono importanti quando l’interessato non si esprime, non può esprimersi o non suggerisce una persona idonea mentre ciò è invece possibile per la famiglia; tuttavia, mentre i desideri dell’interessato possono essere rifiutati soltanto se la persona proposta non è idonea a svolgere l’ufficio, dei desideri dei congiunti o delle altre persone vicine all’interessato va soltanto “tenuto conto” (cfr. art. 401 cpv. 1 CC; Messaggio, FF 2006 pag. 6439; BSK Erw. Schutz, Reusser, art. 401 CC n. 19).