1 CC prevede la possibilità per l'interessato di proporre all'autorità di protezione la designazione di una determinata persona quale curatore. L'autorità di protezione – pena la violazione del diritto di essere sentito – è tenuta ad attirare l'attenzione dell'interessato sulla sua possibilità di formulare una proposta e, se essa verrà formulata, ad esaminarla (STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013, consid. 3.1.2; Sentenza CDP del 28 gennaio 2014, inc. 9.2013.286, consid. 4). Ai sensi dell’art. 401 cpv. 2 CC l’autorità tiene conto – per quanto possibile – dei desideri dei congiunti o di altre persone vicine all’interessato.