Nel merito, i reclamanti non contestano la necessità di istituire una misura di protezione in favore della loro madre, ma ritengono più opportuno che il ruolo di curatrice venga affidato alla figlia RE 1, che si è sempre occupata della madre sia dal profilo personale sia per le questioni amministrative e finanziarie, sia prima del suo ricovero presso la Casa d__________ che successivamente. Ritengono dunque che RE 1 sia più adeguata a svolgere tale funzione rispetto ad una terza persona estranea alla famiglia, quale CUR 1. 4.1. L'art. 401 cpv. 1 CC prevede la possibilità per l'interessato di proporre all'autorità di protezione la designazione di una determinata persona quale curatore.