Il fatto che in passato la figlia RE 1 si sia occupata di tutte le pratiche amministrative e burocratiche della madre e dei suoi bisogni personali e la sua candidatura quale curatrice sono circostanze che non risultano essere state prese in considerazione dall’Autorità di protezione nella risoluzione impugnata. Ai sensi dei principi appena evocati, il solo fatto che tale proposta sia arrivata posteriormente all’istituzione della curatela e alla nomina della curatrice non osta ad un suo eventuale esame da parte dell’Autorità di protezione, nell’ottica di un eventuale riesame della risoluzione impugnata. Ad ogni modo, non vigendo il divieto di nova (cfr.