La norma in questione permette dunque all’Autorità di protezione, qualora vi siano circostanze nuove, di riesaminare il caso anche dopo l’emanazione della sua decisione. Il fatto che in passato la figlia RE 1 si sia occupata di tutte le pratiche amministrative e burocratiche della madre e dei suoi bisogni personali e la sua candidatura quale curatrice sono circostanze che non risultano essere state prese in considerazione dall’Autorità di protezione nella risoluzione impugnata.