In alcuni casi è in tal modo possibile evitare una procedura di seconda istanza. L’autorità giudiziaria di reclamo sospenderà allora provvisoriamente la procedura in corso fino alla nuova decisione dell’autorità di protezione (Messaggio, FF 2006 pag. 6473). Se quest’ultima prende una nuova decisione e annulla la precedente, la procedura di reclamo diviene priva di oggetto (Messaggio, FF 2006 pag. 6473; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 450d n. 4). 3.2. La norma in questione permette dunque all’Autorità di protezione, qualora vi siano circostanze nuove, di riesaminare il caso anche dopo l’emanazione della sua decisione.