1); essa, invece di presentare le proprie osservazioni, può riesaminare la decisione impugnata (cpv. 2). Tale norma, in deroga al principio dell’effetto devolutivo, permette all’autorità di protezione di comunicare all’autorità di reclamo che – invece di presentare le proprie osservazioni – intende riesaminare la decisione impugnata e prenderne una nuova (Messaggio, FF 2006 pag. 6473; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 450d n. 3). Tale riesame è ammissibile soltanto finché gli altri partecipanti al procedimento non hanno ancora preso posizione sul reclamo (Messaggio, FF 2006 pag. 6473; BSK Erw. Schutz, Reusser art. 450d n. 22;