Sostiene infatti che, prima della sua decisione, nessuno aveva mai formulato delle richieste in tal senso. 3.1. Dopo aver ricevuto il reclamo, giusta l’art. 450d CC l’autorità giudiziaria dà all’autorità di protezione degli adulti l’opportunità di presentare le proprie osservazioni (cpv. 1); essa, invece di presentare le proprie osservazioni, può riesaminare la decisione impugnata (cpv.