In concreto, pur non essendo parti al procedimento, RE 2 e RE 2 – figli dell’interessata – devono essere considerati persone a lei vicine. Nel loro reclamo essi pretendono di difendere gli interessi di quest’ultima; sono dunque legittimati ad interporre reclamo contro la decisione impugnata. 3. L’Autorità di protezione postula la reiezione del gravame in considerazione dell’intempestività della candidatura della figlia. Sostiene infatti che, prima della sua decisione, nessuno aveva mai formulato delle richieste in tal senso. 3.1.