le persone vicine all’interessato (n. 2); le persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata (n. 3). Per vicina all'interessato si intende la persona che conosce bene l'interessato e che, grazie alle sue qualità e ai rapporti regolari che intrattiene con lui, sembra adatta a rappresentare i suoi interessi. L'esistenza di un rapporto giuridico tra le due parti non è tuttavia necessaria; è determinante piuttosto il legame di fatto.