A suo parere, invece di impugnare la risoluzione in questione, i reclamanti avrebbero dovuto presentare all’Autorità di protezione un’istanza di sostituzione della curatrice attualmente in carica. Nel merito, l’Autorità di protezione chiede comunque la reiezione del gravame, in quanto si può desumere che le persone vicine a PI 1 non siano idonee ad essere nominate curatrici, avendo dimostrato di non saper tutelare i suoi interessi già in occasione della successione del figlio. Considerato in diritto 1.