Con osservazioni del 2 dicembre 2013 (risoluzione n. 4962 del 2 dicembre 2013) l’Autorità di protezione si è riconfermata nella sua decisione. Anzitutto, ha osservato che la richiesta di nominare la figlia dell’interessata quale curatrice nell’ambito del reclamo è intempestiva, in quanto mai formulata in precedenza. A suo parere, invece di impugnare la risoluzione in questione, i reclamanti avrebbero dovuto presentare all’Autorità di protezione un’istanza di sostituzione della curatrice attualmente in carica.