Tuttavia, come detto, PI 1 si trovava al beneficio dell’assistenza pubblica e il suo stato di salute non le permetteva di comprendere la portata di tale rinuncia. L’Autorità ha dunque invitato il curatore a non rinunciare ad essa (lettera 10 giugno 2013, risoluzione n. 2123 del 3 giugno 2013) e lo ha autorizzato a sottoscrivere il contratto di divisione ereditaria allestito unitamente all’unica altra erede legale, D__________ S__________, vedova di F__________ S__________ (lettera 24 luglio 2013, risoluzione n. 2852 del 22 luglio 2013). Sulla base del suddetto contratto di divisione ereditaria, a PI 1 è stato riconosciuto un importo di fr. 55'630.- (contratto 21 agosto 2013, pag. 5).