{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-07-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-244_2014-07-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116886&nX40_KEY=4921737&nTrefferzeile=46&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a2c55c49a56b7b9ac57d35ad2f0ca37a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.244"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 30.07.2014 9.2013.244"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Curatela di rappresentanza e gestione, scelta del curatore. Legittimazione a ricorrere, desideri dei congiunti, conflitto di interesse"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:28:42", "Checksum": "2001432a2d954a0d3637de06d44fe16b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 30.07.2014 9.2013.244\nRegesto:\nCuratela di rappresentanza e gestione, scelta del curatore. Legittimazione a ricorrere, desideri dei congiunti, conflitto di interesse\n\n\n3.1. Dopo aver ricevuto il reclamo, giusta l’art. 450d CC l’autorità giudiziaria dà all’autorità di protezione degli adulti l’opportunità di presentare le proprie osservazioni (cpv. 1); essa, invece di presentare le proprie osservazioni, può riesaminare la decisione impugnata (cpv. 2). Tale norma, in deroga al principio dell’effetto devolutivo, permette all’autorità di protezione di comunicare all’autorità di reclamo che – invece di presentare le proprie osservazioni – intende riesaminare la decisione impugnata e prenderne una nuova (Messaggio, FF 2006 pag. 6473; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 450d n. 3). Tale riesame è ammissibile soltanto finché gli altri partecipanti al procedimento non hanno ancora preso posizione sul reclamo (Messaggio, FF 2006 pag. 6473; BSK Erw. Schutz, Reusser art. 450d n. 22; Steck, Das neue Erwachsenenschutzrecht, Basilea 2011, ad art. 450d n. 5). Una nuova decisione in tal senso si giustifica se l’autorità di protezione si accorge, sulla base del reclamo, che le sono sfuggiti degli errori a cui può rimediare rapidamente e senza grande dispendio (Messaggio, FF 2006 pag. 6473; Steck, Das neue Erwachsenenschutzrecht, ad art. 450d n. 6); oppure, quando il reclamo porta a conoscenza dell’autorità allegazioni di fatto o di diritto, che conducono l’autorità di protezione a importanti nuovi intendimenti (BSK Erw. Schutz, Reusser, art. 450d n. 21). In alcuni casi è in tal modo possibile evitare una procedura di seconda istanza. L’autorità giudiziaria di reclamo sospenderà allora provvisoriamente la procedura in corso fino alla nuova decisione dell’autorità di protezione (Messaggio, FF 2006 pag. 6473). Se quest’ultima prende una nuova decisione e annulla la precedente, la procedura di reclamo diviene priva di oggetto (Messaggio, FF 2006 pag. 6473; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 450d n. 4).\n3.2. La norma in questione permette dunque all’Autorità di protezione, qualora vi siano circostanze nuove, di riesaminare il caso anche dopo l’emanazione della sua decisione. Il fatto che in passato la figlia RE 1 si sia occupata di tutte le pratiche amministrative e burocratiche della madre e dei suoi bisogni personali e la sua candidatura quale curatrice sono circostanze che non risultano essere state prese in considerazione dall’Autorità di protezione nella risoluzione impugnata. Ai sensi dei principi appena evocati, il solo fatto che tale proposta sia arrivata posteriormente all’istituzione della curatela e alla nomina della curatrice non osta ad un suo eventuale esame da parte dell’Autorità di protezione, nell’ottica di un eventuale riesame della risoluzione impugnata.\nAd ogni modo, non vigendo il divieto di nova (cfr. BSK Erw. Schutz, Steck, art. 450a CC, n. 7 e art. 74b cpv. 2 vLPamm), tali allegazioni possono essere oggetto di esame in questa sede.\n4. Nel merito, i reclamanti non contestano la necessità di istituire una misura di protezione in favore della loro madre, ma ritengono più opportuno che il ruolo di curatrice venga affidato alla figlia RE 1, che si è sempre occupata della madre sia dal profilo personale sia per le questioni amministrative e finanziarie, sia prima del suo ricovero presso la Casa d__________ che successivamente. Ritengono dunque che RE 1 sia più adeguata a svolgere tale funzione rispetto ad una terza persona estranea alla famiglia, quale CUR 1.\n4.1. L'art. 401 cpv. 1 CC prevede la possibilità per l'interessato di proporre all'autorità di protezione la designazione di una determinata persona quale curatore. L'autorità di protezione – pena la violazione del diritto di essere sentito – è tenuta ad attirare l'attenzione dell'interessato sulla sua possibilità di formulare una proposta e, se essa verrà formulata, ad esaminarla (STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013, consid. 3.1.2; Sentenza CDP del 28 gennaio 2014, inc. 9.2013.286, consid. 4).\nAi sensi dell’art. 401 cpv. 2 CC l’autorità tiene conto – per quanto possibile – dei desideri dei congiunti o di altre persone vicine all’interessato. I desideri delle persone in questione sono importanti quando l’interessato non si esprime, non può esprimersi o non suggerisce una persona idonea mentre ciò è invece possibile per la famiglia; tuttavia, mentre i desideri dell’interessato possono essere rifiutati soltanto se la persona proposta non è idonea a svolgere l’ufficio, dei desideri dei congiunti o delle altre persone vicine all’interessato va soltanto “tenuto conto” (cfr. art. 401 cpv. 1 CC; Messaggio, FF 2006 pag. 6439; BSK Erw. Schutz, Reusser, art. 401 CC n. 19).\nLa norma conferisce dunque alla cerchia di persone in questione il diritto di proporre qualcuno – o sé stessi – quale curatore (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berna 2014, n. 1174; BSK Erw. Schutz, Reusser, art. 401 CC n. 16)."}