{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-07-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-244_2014-07-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116886&nX40_KEY=4921737&nTrefferzeile=46&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a2c55c49a56b7b9ac57d35ad2f0ca37a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.244"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 30.07.2014 9.2013.244"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Curatela di rappresentanza e gestione, scelta del curatore. 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Nel merito, l’Autorità di protezione chiede comunque la reiezione del gravame, in quanto si può desumere che le persone vicine a PI 1 non siano idonee ad essere nominate curatrici, avendo dimostrato di non saper tutelare i suoi interessi già in occasione della successione del figlio.\nConsiderato\nin diritto\n1. Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione, l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]).\nRiguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).\n2. Nel loro reclamo RE 1 e RE 2 contestano la risoluzione impugnata. Essi affermano di essersi sempre occupati “direttamente di nostra madre con la nostra costante presenza presso la Casa d__________ (direzione e personale lo possono confermare) e provvedendo in modo ineccepibile a qualsiasi sua esigenza” (reclamo, pag. 1). Essi riferiscono che “tutte le pratiche amministrative/burocratiche, i pagamenti, i rapporti con le autorità ecc., sono state svolte fino a tutt’oggi, in modo preciso e diligente, dalla figlia RE 1 e questo già da prima che nostra madre fosse ospite della Casa d__________”. Essi chiedono pertanto che sia RE 1 ad essere nominata quale curatrice e che sia revocata la nomina a CUR 1.\n2.1. Ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 CC, sono legittimate a presentare reclamo contro le decisioni dell’autorità di protezione degli adulti le persone che partecipano al procedimento (n. 1); le persone vicine all’interessato (n. 2); le persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata (n. 3).\nPer vicina all'interessato si intende la persona che conosce bene l'interessato e che, grazie alle sue qualità e ai rapporti regolari che intrattiene con lui, sembra adatta a rappresentare i suoi interessi. L'esistenza di un rapporto giuridico tra le due parti non è tuttavia necessaria; è determinante piuttosto il legame di fatto.\nTra le persone vicine all'interessato rientrano i genitori, i figli, altre persone legate strettamente da parentela o amicizia, il coniuge, il partner registrato, il convivente, ma anche il curatore, il medico, l'assistente sociale, la persona di fiducia ai sensi dell'art. 432 CC, il sacerdote, il pastore o altri che si sono occupati dell'interessato (BSK Erw. Schutz, Steck, art. 450 CC n. 33; CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 450 CC n. 24; DTF 114 II 213, consid. 3), od ogni altra persona che se ne sia occupata o l'abbia curata e che non è parte alla procedura davanti all'autorità di protezione (Sentenza CDP del 28 gennaio 2014, inc. 9.2013.286, consid. 2).\nLa legittimazione della persona vicina all'interessato non presuppone necessariamente la salvaguardia degli interessi di quest'ultimo (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6471; CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 450 CC n. 25; cfr. anche DTF 121 III 1 consid. 2a). Contro il rifiuto di nominare quale curatore la persona da loro proposta, le persone vicine all’interessato non hanno diritto di ricorso, a meno che essi invochino gli interessi di quest’ultimo (BSK Erw. Schutz, Reusser, art. 402 CC n. 29; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, pag. 251 n. 549; Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, Basilea/Neuchatel 2012, pag. 179 n. 34).\n2.2. In concreto, pur non essendo parti al procedimento, RE 2 e RE 2 – figli dell’interessata – devono essere considerati persone a lei vicine. Nel loro reclamo essi pretendono di difendere gli interessi di quest’ultima; sono dunque legittimati ad interporre reclamo contro la decisione impugnata.\n3. L’Autorità di protezione postula la reiezione del gravame in considerazione dell’intempestività della candidatura della figlia. Sostiene infatti che, prima della sua decisione, nessuno aveva mai formulato delle richieste in tal senso."}