{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-07-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-244_2014-07-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116886&nX40_KEY=4921737&nTrefferzeile=46&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a2c55c49a56b7b9ac57d35ad2f0ca37a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.244"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 30.07.2014 9.2013.244"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Curatela di rappresentanza e gestione, scelta del curatore. 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Legittimazione a ricorrere, desideri dei congiunti, conflitto di interesse\n\n|\nassistito dalla vicecancelliera |\nDell'Oro |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1 e RE 2 |\n|\n|\nall’ |\n|\n|\nAutorità regionale di protezione __________, |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nper quanto riguarda l’istituzione di una curatela di rappresentanza e gestione (art. 394-395 CC) in favore della madre PI 1 |\ngiudicando sul reclamo del 6 novembre 2013 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa il 14/29 ottobre 2013 (risoluzione n. 4181/13) dall'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito, Autorità di protezione);\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. Con scritto dell’8 aprile 2013 il Pretore del distretto di __________, ha trasmesso all’Autorità regionale di protezione __________, una dichiarazione di rinuncia alla successione di F__________ S__________ (1949) sottoscritta dalla madre, PI 1 (1922). Il Pretore – ritenendo possibile che PI 1 non avesse compreso la portata della sua rinuncia all’eredità del figlio, e considerato che la stessa era beneficiaria di prestazioni complementari – ha invitato l’Autorità di protezione a verificare se vi fossero gli estremi per un intervento a tutela dell’interessata.\nB. Dopo aver visitato PI 1 presso la Casa d__________, con risoluzione di data 7 maggio 2013 l’Autorità di protezione ha istituito in suo favore una curatela di rappresentanza (art. 394 CC) in relazione alle pratiche successorie del defunto figlio (risoluzione n. 1771 del 7 maggio 2013).\nE’ infatti emerso che lo stato di salute di PI 1 non le consentiva di firmare una simile dichiarazione con cognizione di causa: ella non era peraltro nemmeno informata del decesso del figlio (siccome “dati i problemi di memoria, poco dopo aver ricevuto la notizia non si ricorderebbe più nulla” e poiché i parenti non volevano agitarla; cfr. rapporto 18 aprile 2013, visita all’interessata c/o Casa d__________).\nIl curatore, dopo aver raccolto le informazioni pertinenti, con scritto del 27 maggio 2013 ha informato l’Autorità di protezione che in considerazione della situazione economica del defunto, non vi erano motivi per rinunciare all’eredità.\nI motivi soggiacenti alla dichiarazione di rinuncia si sono rivelati essere altri: siccome F__________ S__________ era deceduto senza disposizioni testamentarie, nell’ottica di favorire la sua vedova (in quanto “la sostanza dei coniugi è costituita unicamente da quanto accumulato in costanza di matrimonio con il loro lavoro”, cfr. quanto riferito al curatore ad hoc nella sua lettera del 27 maggio 2013) gli altri eredi legali (la madre PI 1, il fratello e la sorella qui reclamanti e le due figlie di quest’ultima) avevano rinunciato alla loro parte di eredità.\nTuttavia, come detto, PI 1 si trovava al beneficio dell’assistenza pubblica e il suo stato di salute non le permetteva di comprendere la portata di tale rinuncia. L’Autorità ha dunque invitato il curatore a non rinunciare ad essa (lettera 10 giugno 2013, risoluzione n. 2123 del 3 giugno 2013) e lo ha autorizzato a sottoscrivere il contratto di divisione ereditaria allestito unitamente all’unica altra erede legale, D__________ S__________, vedova di F__________ S__________ (lettera 24 luglio 2013, risoluzione n. 2852 del 22 luglio 2013). Sulla base del suddetto contratto di divisione ereditaria, a PI 1 è stato riconosciuto un importo di fr. 55'630.- (contratto 21 agosto 2013, pag. 5).\nTerminate le pratiche successorie, la misura di curatela ad hoc è quindi stata revocata in data 26 novembre 2013 (risoluzione n. 4183/2013 del 14 ottobre 2013).\nC. In considerazione del grave stato di debolezza di PI 1 (“persistente confusione e disorientamento dovuti a progressiva demenza senile con conseguente deficit cognitivo”), che non le consente più di provvedere ai propri bisogni personali, con risoluzione n. 4181/2013 del 14/29 ottobre 2013 l’Autorità di protezione ha istituito in suo favore una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni (art. 394 e 395 CC), avente per oggetto le seguenti sfere di compiti:\n- rappresentarla nell’ambito della regolamentazione dei suoi affari amministrativi, segnatamente nell’ambito dei suoi rapporti con le autorità, con i servizi amministrativi, con gli istituti bancari e postali, con le assicurazioni private, con le assicurazioni sociali, con le persone fisiche e giuridiche;\n- amministrare con tutta la diligenza richiesta i suoi redditi e la sua sostanza, i suoi conti bancari e/o postali.\nL’Autorità di protezione ha designato quale curatrice CUR 1.\nD. Con reclamo del 6 novembre 2013 i figli dell’interessata, RE 1 e RE 2 hanno contestato la risoluzione in questione. Essi affermano di essersi sempre occupati in prima persona e in modo ineccepibile della madre, provvedendo a tutte le sue esigenze; la figlia RE 1, in particolare, si è sino ad oggi occupata di tutte le questioni amministrative, burocratiche e finanziarie. Senza contestare l’adozione della misura di protezione, essi postulano che l’incarico quale curatrice venga affidato proprio alla figlia RE 1.\nE. Con osservazioni del 2 dicembre 2013 (risoluzione n. 4962 del 2 dicembre 2013) l’Autorità di protezione si è riconfermata nella sua decisione."}