{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-05-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-243_2014-05-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116387&nX40_KEY=4921745&nTrefferzeile=85&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dadd0b96657079d963017ef9138b7c88"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.243"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 28.05.2014 9.2013.243"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Approvazione della mercede del curatore"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:30:58", "Checksum": "da701501247fa8d48d221cb4284a4e6b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 28.05.2014 9.2013.243\nRegesto:\nApprovazione della mercede del curatore\n\n|\nassistito dalla vicecancelliera |\nPerucconi-Bernasconi |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1 |\n|\n|\nall’ |\n|\n|\nAutorità regionale di protezione __________, |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nper quanto riguarda l’approvazione della mercede relativa all’anno 2010 per la curatela di PI 1 e PI 2 |\ngiudicando sul reclamo del 5 novembre 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 25 ottobre 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione);\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. Con decisione 26 luglio 2007 la Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha istituito una curatela volontaria a favore di PI 1 (1917) e della moglie PI 2 (1915), nominando quale curatore RE 1. PI 1 è deceduto in data __________ 2010.\nB. Il 10 gennaio 2012 RE 1 ha presentato il rendiconto finanziario 2010 e la sua nota d’onorario di fr. 7'076.60. Tramite sentenza 25 ottobre 2013 l’Autorità regionale di protezione __________, subentrata alla Commissione tutoria, non ha riconosciuto la mercede richiesta, decurtandola di fr. 2'000.- , reputando equa quindi l’approvazione di fr. 5'076.60.\nC. Con ricorso (recte “reclamo”) del 5 novembre 2013, RE 1 ha sostenuto che l’anno 2010 è stato un “anno orribile”, in cui i suoi curatelati sono stati trasferiti dalla casa anziani dove si trovavano a O__________ in un’altra casa anziani a S__________ per ristrutturazione della prima, poi il marito si è ammalato di un male incurabile (con conseguente esigenza di dare al curatore tutte le disposizioni per la sua dipartita). Il curatore ha sostenuto di essere stato sollecitato in modo importante, di essersi dovuto recare a S__________ 18 volte da fine luglio al momento del decesso, di aver fatto “coscienziosamente il suo dovere”, ritenuto pure che le 4 figlie di primo letto non hanno mai reso visita al padre poiché residenti distante, anziane e di salute cagionevole. Egli ha quindi chiesto se sia “giusto gratificare chi non si è mai interessato e fare le “pulci” a chi ha fatto veramente il lavoro”.\nD. L’Autorità di protezione ha presentato le proprie osservazioni il 3 dicembre 2013, sostenendo che in ambito di una curatela amministrativa volontaria un dispendio orario di 100 ore risulta eccessivo e la riduzione di fr. 2'000.- corrisponde a riconoscergliene 50, ciò che parebbe più equo, nemmeno trattandosi di mansioni complesse.\nConsiderato\nin diritto\n1. L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC);\nRiguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8); per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPAmm);\n2.La remunerazione dei curatori per l'attività svolta fino al 31 dicembre 2012 era calcolata sulla base della normativa previgente [cfr. norma transitoria del Regolamento della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto del 29 novembre 2000 – ROPMA (in BU n. 11 del 22 febbraio 2013, pag. 110)]. Alla mercede del curatore si applicavano pertanto gli art. 417 cpv. 2 vCC (per analogia; CR CCI – Meier, art. 308 CC n. 44), 49 vLTut e gli art. 16-18 vRTut. Giusta l'art. 49 vLTut i curatori avevano diritto ad una mercede commisurata al lavoro svolto ed alla situazione patrimoniale del pupillo. La mercede è fissata dall'autorità tutoria (art. 417 cpv. 2 vCC). L'indennità è stabilita tenendo conto del lavoro svolto e delle condizioni economiche del pupillo o di chi è legalmente tenuto al suo sostentamento. In particolare l'art. 17 cpv. 2 vRTut prevedeva che è riconosciuta un'indennità di fr. 40.– l'ora fino ad un massimo di fr. 3000.– annui (cfr. sentenza CDP del 18 ottobre 2013 inc. 9.2013.73). L’art. 17 cpv. 4 vRTut in vigore dal 1° gennaio 2010 prevedeva la possibilità “in casi particolari e previa segnalazione preventiva da parte del tutore o curatore alla Commissione tutoria” di riconoscere anche una mercede superiore a fr. 3'000.-.\n3. La richiesta di mercede e rimborso spese da parte di RE 1 è stata inoltrata il 10 gennaio 2012 ed evasa con decisione 25 ottobre 2013. In sostanza, il curatore ha chiesto il rimborso di un onorario di fr. 45.- l’ora per 127.5 ore, per un totale di fr. 5'737.50 oltre a spese e diversi di fr. 1’339.10, per un totale complessivo di fr. 7'076.60. Ogni intervento è stato debitamente documentato. L’Autorità di protezione, “considerato che mai nessuna segnalazione preventiva era stata inoltrata all’allora CTR” ha quindi ritenuto opportuno operare una riduzione di fr. 2'000.-, riconoscendogli un totale di fr. 5'076.60."}