Esso non può essere avallato da questa Camera, che richiama dunque l’Autorità di protezione ad un maggior rigore formale. Per inciso, si segnala inoltre che dal verbale dell’udienza di discussione del 2 ottobre 2013 non è dato di capire in che composizione sia stato sentito RE 1, nella misura in cui – pur essendo stati indicati tutti i nominativi dei membri dell’Autorità sia nell’intestazione che in calce al verbale (senza l’indicazione “assenti scusati”, cfr. ad esempio verbale incontro 18 novembre 2010) – né il membro permanente né il delegato risultano aver firmato alcuna pagina del verbale.