In realtà, osservando il timbro apposto sul verbale in questione, emerge che la decisione impugnata non è stata adottata a seguito di quella discussione: la seduta telefonica in questione ha infatti avuto luogo il 10 ottobre 2013, ovvero sei giorni dopo l’emanazione della risoluzione impugnata, che risulta essere stata intimata già il 4 ottobre 2013 (cfr. timbro apposto in calce). Un tale modo di procedere si rivela del tutto irrito e non permette di comprendere – né di controllare – l’esatto svolgimento della procedura. Esso non può essere avallato da questa Camera, che richiama dunque l’Autorità di protezione ad un maggior rigore formale.