trattasi sempre della decisione n. 454). Sembrerebbe quindi che, correttamente, la decisione sia stata presa mediante una deliberazione collegiale dell’Autorità di protezione e che l’indicazione “decisione in via di circolazione” costituisca un refuso (come anche l’indicazione di un’istanza datata 28 febbraio 2013, di cui non vi è traccia agli atti). In realtà, osservando il timbro apposto sul verbale in questione, emerge che la decisione impugnata non è stata adottata a seguito di quella discussione: