Ora, ai sensi dell’art. 8 cpv. 2 ROPMA il presidente può decidere della deliberazione in via di circolazione eccetto per l’adozione, la revoca o la modifica di misure di protezione. Pertanto nel caso concreto, trattandosi dell’istituzione di una curatela, l’Autorità di protezione non poteva deliberare secondo tale modalità. L’indicazione secondo cui la decisione (n. 454) è stata adottata in via di circolazione degli atti appare comunque in contrasto con l’esistenza di un “verbale della seduta telefonica” in cui l’Autorità di protezione, dopo discussione tra tutti i membri del collegio, decide l’istituzione della curatela in questione (“dopo discussione, l’ARP decide: