v. anche art. 8 cpv. 1 Regolamento della legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [ROPMA]). Da tale principio non si può comunque dedurre che le decisioni hanno validità unicamente se personalmente controfirmate da tutti i membri del collegio. La censura deve dunque essere respinta senza ulteriore disamina. 3.2. Occorre tuttavia evidenziare che la procedura che ha condotto all’adozione della decisione impugnata presenta delle anomalie. Anzitutto, secondo quanto indicato sulla risoluzione, essa costituisce una “decisione in via di circolazione”. Ora, ai sensi dell’art. 8 cpv.