RE 1 solleva ulteriori censure di tipo procedurale. Secondo l’insorgente, nel caso concreto l’Autorità di protezione non ha “deliberato a numero completo dei suoi membri”, la risoluzione oggetto del gravame essendo infatti “sottoscritta unicamente da Presidente e segretaria”. Non trattandosi di una decisione cautelare, a suo avviso tale lacuna implica l’assoluta nullità della risoluzione (replica, punto 2.3, pag. 5). 3.1. La censura non merita accoglimento. L’Autorità di protezione deve effettivamente deliberare a numero completo, riservate le misure cautelari urgenti (art. 440 cpv. 2 CC; art. 10 cpv. 1 LPMA; v. anche art. 8 cpv.