Con la convocazione del 17 settembre 2013 l’Autorità di protezione dimostra invece di non voler permettere a RE 1 di esercitare tale facoltà, avendo già individuato in CUR 1 – citata anch’ella all’udienza per essergli presentata – la persona da nominare quale sua curatrice, prima ancora di avere un qualsiasi contatto con l’interessato. Anche a tale riguardo, il diritto di essere sentito di RE 1 non è dunque stato rispettato. In considerazione di quanto sopra, e vista la natura formale del diritto di essere sentito, la decisione impugnata deve essere annullata. Il reclamo merita dunque accoglimento. 3. RE 1 solleva ulteriori censure di tipo procedurale.