1 CC e la relativa giurisprudenza sviluppata dall’Alta Corte sanciscono il diritto per l’interessato di proporre una sua persona di fiducia quale curatore prima che l’Autorità gliene designi uno, e l’obbligo per quest’ultima di attirare espressamente l’attenzione su questa facoltà (oltre che di vagliare seriamente, in seguito, tale proposta). Con la convocazione del 17 settembre 2013 l’Autorità di protezione dimostra invece di non voler permettere a RE 1 di esercitare tale facoltà, avendo già individuato in CUR 1 – citata anch’ella all’udienza per essergli presentata – la persona da nominare quale sua curatrice, prima ancora di avere un qualsiasi contatto con l’interessato.