Come visto, l’art. 401 cpv. 1 CC e la relativa giurisprudenza sviluppata dall’Alta Corte sanciscono il diritto per l’interessato di proporre una sua persona di fiducia quale curatore prima che l’Autorità gliene designi uno, e l’obbligo per quest’ultima di attirare espressamente l’attenzione su questa facoltà (oltre che di vagliare seriamente, in seguito, tale proposta).