Dagli atti, tuttavia, non risulta che tale segnalazione sia mai stata trasmessa all’interessato, né prima dell’adozione della risoluzione contestata, né successivamente, dopo l’esplicita richiesta in tal senso del suo legale (cfr. doc. 7). L’Autorità di protezione non contesta tale circostanza, né adduce l’esistenza di interessi pubblici o privati prevalenti che giustifichino tale modo di procedere (cfr. art. 23 cpv. 5 LPMA). Tale modo di procedere contrasta la chiara norma di cui all’art. 39 cpv. 1 LPMA e viola il diritto di essere sentito di RE 1.