Giusta l’art. 39 LPMA, che concretizza il diritto di essere sentito, l’autorità regionale di protezione trasmette copia dell’istanza all’interessato (cpv. 1); se lo ritiene utile può fissargli un termine di 15 giorni per presentare osservazioni scritte, riservato il diritto di essere sentito personalmente (cpv.